Cosa cambia dopo i recenti interventi legislativi
La richiesta dell’indennizzo, infatti, non è più legata soltanto all’eccessiva durata del procedimento, e quindi ad un procedimento troppo lungo che ha pregiudicato i diritti delle parti, ma all’aver esperito, previa inammissibilità della domanda,i provvedimenti preventivi ex art. 1-ter della legge n. 89/2011.
- Aver introdotto il giudizio nelle forme del procedimento sommario ex art. 702-bis e seguenti c.p.c.;
- Aver formulato, entro l’udienza di trattazione,e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2-bis, richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell’art. 183-bis c.p.c.;
- Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, costituisce rimedio preventivo, proporre istanza di decisione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2-bis, a seguito di trattazione orale ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.;
- Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, rimette la stessa al collegio fissando l’udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
In ambito penale, invece, l’imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo procuratore, un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2-bis.
La legge precisa, inoltre, che non è riconosciuto alcun indennizzo:
- In favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole dell’infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese;
- Nel caso di cui all’art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c. e precisamente: “se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92”;
- Nel caso di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 28/2010 e precisamente: “Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4“;
- In ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione.
L’attuale legge di Stabilità ha riformulato in peius anche la misura dell’indennizzo.
Le modifiche intervengono anche nel procedimento. Infatti la precedente normativa precisava che la domanda di equa riparazione si proponeva con ricorso al presidente della Corte d’appello del distretto in cui aveva sede il giudice competente, ai sensi dell’articolo 11 c.p.p., a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati.
Al fine di richiedere il pagamento delle somme liquidate, il creditore deve rilasciare all’amministrazione debitrice una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione delle somme per il titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a versare, la modalità di riscossione prescelta, nonchè a trasmettere la documentazione necessaria.