Militari: la richiesta di risarcimento danni da lesioni causate durante lo svolgimento del rapporto lavorativo

aprile 23, 2016

Nota di commento alla sentenza del Tar Lazio, sez. 1 bis, n. 4156 del 24 aprile 2013

Avv. Francesco Pandolfi – A seguito di un incidente sul posto di lavoro che abbia purtroppo causato seri danni al dipendente, in sede risarcitoria si tratterà di capire come inquadrare (se c’è) la responsabilità del datore a seguito del fatto illecito.

E’ questo il preambolo, in sintesi, dell’importante sentenza in commento (Tar Lazio, n. 4156/2013).

incidente-militareUn caso affrontato dal giudice amministrativo (un bruttoincidente a danno di un militare per effetto dell’esplosione di una bomba durante un’esercitazione) dove si distingue l’ambito di responsabilità datoriale, che può essere di natura contrattuale se nella domanda di risarcimento si lamenta l’inosservanza (del datore) di obblighi inerenti il rapporto di lavoro, mentre sarà un’azione aquiliana (avanti il giudice ordinario) se il dipendente chiederà un ristoro senza dedurre una specifica obbligazione contrattuale.

In buona sostanza: se l’azione risarcitoria verrà incentrata sull’art. 2087 del codice civile (tutela delle condizioni di lavoro da parte del datore) la competenza a conoscere della causa sarà del giudice amministrativo; nel caso invece l’azione si focalizzasse sull’art. 2050 c.c. (responsabilità per l’esercizio di attività pericolose) allora la causa apparterrà alla competenza del giudice ordinario analogamente a quanto accade nelle azioni volte all’accertamento dellaresponsabilità extracontrattuale del datore di lavoro.

Il caso

Un brutto danno, purtroppo riportato da un eroico istruttore sottotenente dell’Esercito in un poligono di tiro dove, durante l’esercitazione al lancio bombe, per salvaguardare l’incolumità di un allievo complice anche la pericolosità del sito, veniva attinto dall’esplosione, con severe conseguenze sulla propria persona.

Le condizioni di sicurezza

Le prestazioni professionali pericolose richiedono l’approntamento (da parte del datore) di idonee condizioni di sicurezza, al fine di evitare che l’evento dannoso si produca: l’assetto organizzativo di mezzi, strutture e personale deve essere rispettoso delle norme generali sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro, previa adozione di ogni cautela ed accorgimento tecnico specifico per il tipo di attività che si esercita.

Fonte: Militari: la richiesta di risarcimento danni da lesioni causate durante lo svolgimento del rapporto lavorativo
(www.StudioCataldi.it)