Per il Tar Puglia, l’attività di intrattenimento è servente rispetto a quella principale che resta quella di somministrazione di alimenti e bevande
Il locale lamenta ildifetto di istruttoriache rende illegittimo l’atto impugnato, avendo l’Amministrazione emesso l’ordine di cessazione in esame sulla base di presupposti (intrattenimento musicale con ballo in assenza di autorizzazione amministrativa) non rispondenti all’obiettiva realtà fattuale.
Nel verbale ispettivo, infatti, si legge che la ricorrente “aveva organizzato una serata musicale all’interno dell’esercizio pubblico mediante strumentazione musicale professionale piatti mixer e Dj” e che “nel dehors si eraradunato un gran numero di persone tali da far ritenere l’intrattenimento musicale quale attività principale rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande”.
Tuttavia il Tribunale Amministrativo chiarisce che la fattispecie di cui all’art. 68 TULPS ricorre nel caso in cui lo spettacolo costituisca l’attività primaria esercitata dall’intrattenitore, desunta da elementi sintomatici quali “ilpagamento di un biglietto all’ingresso e/o la maggiorazione del costo della consumazione, l’utilizzo di apparecchiature tecniche particolarmente complesse, la pubblicizzazione dell’evento, ecc“.
Per i giudici, i dati dai quali l’amministrazione ha desunto la natura imprenditoriale dell’attività di intrattenimento svolta nel locale appaiono discordanti: nessun particolare rilievo può essere attribuito alla presenza della strumentazione e del DJ incaricato di curare la selezione musicale essendo tali elementi del tutto compatibili anche con una attività di intrattenimento ancillare rispetto a quella, prevalente, di somministrazione di cibi e bevande.
Tar Puglia, sentenza n. 3171/2015
Fonte: Al bar, non serve l’autorizzazione per la serata con musica e dj
(www.StudioCataldi.it)